REGIONE MARCHE Allegato "A"
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA alla D.G.R. 2755
Del 18/12/2000
BANDO PUBBLICO DI CONCORSO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (A FONDO PERDUTO),
PER L'ACQUISTO E/O IL RECUPERO DI ALLOGGI, RISERVATO ALLE GIOVANI COPPIE,
COPPIE DI PROSSIMA FORMAZIONE, CONIUGI, CONVIVENTI MORE UXORIO E PERSONE
SOLE.
ART. 1
PREMESSE
Il presente bando pubblico disciplina la concessione, da parte dei Comuni
della Regione Marche, di contributi individuali in conto capitale ai
sensi del comma 10, art. 2, del D.L. 23.1.1982 n. 9, convertito dalla
Legge 25.3.1982 n. 94, per l'acquisto e/o il recupero della prima casa
.
La somma disponibile per il presente bando ammonta a circa L. 10.330.000.000
per tutta la Regione di cui:
· per le giovani coppie di recente o prossima formazione: il 40% pari
a L..4.132.000.000 equivalente a circa n. 103 buoni casa;
· per coppie di coniugi e conviventi "more uxorio": il 40% pari a L.4.132.000.000
equivalente a circa n.103 buoni casa;
· per le persone sole: il 20% pari a L.. 2.066.000.000 equivalente a
circa n. 52 buoni casa.
Le somme saranno ripartite tra i Comuni in maniera proporzionale al
numero delle domande pervenute in tempo utile per ciascuna categoria.
ART. 2
CHI PUO' FARE DOMANDA
Possono fare domanda di contributo coloro che acquistano in piena proprietà
e/o recuperano la prima abitazione in uno dei Comuni della Regione Marche,
nei termini previsti dall'art. 7 e che alla data della domanda, si trovino
in una delle seguenti condizioni:
GIOVANI COPPIE
- essere già coniugati e non legalmente separati o convivere "more uxorio"
ininterrottamente da almeno tre anni ed avere entrambi meno di trenta
anni
- avere intenzione di contrarre matrimonio entro un anno dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche del presente
bando e di avere, alla medesima data, entrambi età inferiore a trenta
anni
oppure
CONIUGI O CONVIVENTI "MORE UXORIO"
- essere già coniugati e non legalmente separati
- convivere "more uxorio" ininterrottamente da almeno tre anni
Si considerano conviventi "more uxorio" due persone legate da vincoli
affettivi e non di parentela, che alla data di pubblicazione del bando
risultano convivere da almeno tre anni ininterrottamente
oppure
PERSONE SOLE
Sono compresi in tale categoria i cittadini che vivono soli o con figli
minori o con figli fiscalmente a carico o con figli portatori di handicap
grave o con anziani non autosufficienti, aventi i seguenti requisiti:
- portatori di handicap
- separati legalmente
- divorziati
- vedovi
- celibi o nubili
sono inoltre compresi nella categoria delle persone sole i cittadini:
- non coniugati che vivono solamente con figli minori o con figli fiscalmente
a carico o con figli portatori di handicap grave o con anziani non autosufficienti
Per la definizione di portatore di handicap, portatore di handicap grave
e anziano non autosufficiente vedasi l'appendice.
Inoltre il richiedente, alla data della domanda, deve possedere i seguenti
requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea
o di uno stato extra comunitario, purchè residente in Italia da almeno
cinque anni e dimostri di avere un'attività lavorativa stabile;
2. Residenza o domicilio di lavoro nel Comune della Regione Marche nel
quale si intende acquistare e/o recuperare l'alloggio (la possibilità
del domicilio di lavoro non è prevista per i lavoratori che non hanno
sede stabile di lavoro).
3. Reddito convenzionale del nucleo familiare conseguito nel 1999 non
superiore a L.50.000.000, calcolato con le modalità indicate in appendice.
Non sono ammessi al contributo coloro che non hanno prodotto redditi
nell'anno 1999 (almeno uno dei due coniugi o conviventi deve aver prodotto
redditi nell'anno 1999);
4. Non essere proprietario di un'abitazione, o quota parte di essa,
nel Comune di residenza, né nel Comune in cui il richiedente lavora,
se diverso (ad eccezione dell'alloggio da recuperare);
5. Non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura
vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o
il contributo, in qualsiasi forma concessa dallo Stato o da altro Ente
pubblico, ovvero non aver ottenuto l'assegnazione di contributi in qualunque
forma concessa dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico per
l'acquisto, la costruzione o il recupero di un alloggio.
Il requisito di cui al punto 4 deve essere posseduto anche dall'attuale
o futuro coniuge o convivente "more uxorio".
ART. 3
COME VA PRESENTATA LA DOMANDA
Le domande e le relative dichiarazioni, dovranno essere compilate in
ogni parte, a pena di esclusione, sugli appositi modelli distribuiti
gratuitamente dal Comune nel cui territorio si intende acquistare e/o
recuperare la prima abitazione e dovranno essere presentate al Comune
medesimo obbligatoriamente a mezzo raccomandata postale A.R. entro e
non oltre 60gg. decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ART. 4
COME VENGONO SCELTI I BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Il Comune, entro tre mesi dalla scadenza per la presentazione delle
domande, approva le graduatorie dei richiedenti per ciascuna categoria.
Le graduatorie verranno compilate in ordine crescente di reddito convenzionale
del richiedente, calcolato come indicato in appendice.
A parità di reddito, la posizione in graduatoria verrà decisa mediante
sorteggio.
La graduatoria delle domande di contributo ammesse, , sarà formulata
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande,
sottoscritte dagli interessati, ai sensi dell'art. 20 della L. 15/68,
entro tre mesi dalla scadenza del bando.
La graduatoria e la lista degli esclusi nei casi previsti dal successivo
art. 9, dovranno essere pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune che
provvederà a darne pubblicità nelle forme ritenute più opportune.
A tutti coloro che si trovano in posizione utile di graduatoria il Comune
comunicherà la possibilità di accedere al contributo, nei tempi e nei
modi indicati nel successivo art. 7.
ART. 5
CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI
Gli alloggi da acquistare o recuperare devono essere censiti al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano.
Non possono essere acquistati né recuperati, con i benefici di cui al
presente avviso, alloggi accatastati nelle categorie A/1 - A/8 - A/9.
ART.6
CONDIZIONI PER CHI RECUPERA
Gli interventi di recupero debbono essere relativi a lavori previsti
dall'art.31, lett. b), c) e d) della legge 457 del 5.8.78, con l'esclusione
della manutenzione ordinaria.
I lavori non devono risultare già iniziati alla data del 24.03.2000
(data di pubblicazione sul BUR della DACR n.304).
I lavori dovranno essere iniziati entro dieci mesi dalla comunicazione
dell'ammissione a contributo e ultimati entro due anni dal loro inizio.
ART. 7
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I contributi sono erogati dal Comune, nei limiti dei fondi disponibili
per ciascuna categoria sulla base delle graduatorie di cui all'art.4
.
Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di una categoria, risultassero
ancora disponibili dei fondi, il Comune provvederà ad utilizzarli per
le altre graduatorie non ancora esaurite dando la priorità alle categorie
con maggior numero di domande insoddisfatte.
Ai soggetti collocati in posizione utile il Comune comunicherà l'ammissione
a contributo subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
per le giovani coppie di prossima formazione:
autocertificazione in ordine alla data del matrimonio, da inviare entro
un anno dalla richiesta e comunque contestualmente ai documenti che
danno diritto alla erogazione del contributo
per le domande di acquisto:
1. Atto pubblico di acquisto dell'alloggio in copia conforme all'originale
contenente l'obbligo a non alienare o locare l'immobile prima di cinque
anni dalla data di acquisto, ai sensi dell'art. 20 della Legge 17.2.1992
n. 179, da inviare entro 6 mesi dalla comunicazione di ammissione al
contributo.
Il contributo concedibile è calcolato con le modalità indicate all'art.8
sulla base dell'importo indicato nell'atto di acquisto, al netto dell'IVA;
Il Comune provvederà ad erogare il contributo in un'unica soluzione
entro 90 giorni dalla presentazione del suddetto atto.
per le domande di recupero:
1. Copia del titolo di proprietà dell'immobile
2. Copia del provvedimento comunale o equivalente, che autorizzi i lavori
3. Attestato di inizio lavori rilasciato dal Comune
4. Computo metrico estimativo dei lavori firmato dal progettista con
allegata dichiarazione attestante che i prezzi utilizzati non sono superiori
a quelli del prezzario regionale vigente alla data del rilascio del
provvedimento autorizzativo dei lavori
da inviare entro 10 mesi dalla richiesta.
5. Attestato di ultimazione dei lavori rilasciato dal Comune
6. Computo metrico consuntivo dei lavori effettuati a firma del Direttore
dei Lavori con allegata dichiarazione attestante che i prezzi utilizzati
non sono superiori a quelli del prezzario regionale di cui al precedente
punto 4
7. Atto d'obbligo a non alienare o locare l'immobile prima di cinque
anni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 20 della
Legge 17.2.1992 n. 179, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
da inviare entro 2 anni dall'inizio dei lavori.
Il contributo concedibile è calcolato con le modalità di cui all'art.8,
sulla base del costo rilevato dal computo metrico consuntivo dell'intervento
di recupero (escluse le spese tecniche e l'IVA). Il Comune provvederà
ad erogare il contributo in un'unica soluzione entro 90gg. dalla presentazione
della documentazione finale richiesta.
La documentazione fotografica comprovante lo stato dell'alloggio prima
del recupero , la contabilità dei lavori nonché le fatture dei materiali
e dei lavori eseguiti debbono essere conservate dal beneficiario del
contributo per un periodo di almeno cinque anni decorrente dall'ultimazione
dei lavori e debbono essere esibite , se richieste, ai fini dell'ultimo
comma-art.11.
Per le domande di acquisto e recupero:
1. Atto pubblico di acquisto dell'alloggio in copia conforme all'originale
contenente l'obbligo a non alienare o locare l'immobile prima di cinque
anni dalla data di acquisto, ai sensi dell'art. 20 della Legge 17.2.1992
n. 179 da inviare entro 6 mesi dalla richiesta.
2. Copia del provvedimento comunale o equivalente, che autorizzi i lavori
3. Attestato di inizio lavori rilasciato dal Comune
4. Computo metrico estimativo dei lavori firmato dal progettista con
allegata dichiarazione attestante che i prezzi utilizzati non sono superiori
a quelli del prezzario regionale vigente alla data del rilascio del
provvedimento autorizzativo dei lavori
da inviare entro 10 mesi dalla richiesta.
5. Attestato di ultimazione dei lavori rilasciato dal Comune
6. Computo metrico consuntivo dei lavori effettuati a firma del Direttore
dei Lavori con allegata dichiarazione attestante che i prezzi utilizzati
non sono superiori a quelli del prezzario regionale vigente di cui al
precedente punto 4
da inviare entro 2 anni dall'inizio dei lavori.
Il contributo concedibile sarà calcolato con le modalità di cui all'art.8
sulla base del costo di acquisto (al netto dell'IVA) e del costo del
recupero (al netto dell'IVA e delle spese tecniche) e sarà erogato con
le seguenti modalità:
q per la quota afferente il costo di acquisto, successivamente alla
presentazione dell'atto di acquisto
q il pagamento del saldo, pari alla differenza tra il valore del contributo
totale concedibile e l'importo già erogato, alla presentazione dei documenti
di cui ai precedenti punti 5 e 6
La documentazione fotografica comprovante lo stato dell'alloggio prima
del recupero , la contabilità dei lavori nonché le fatture dei materiali
e dei lavori eseguiti debbono essere conservate dal beneficiario del
contributo per un periodo di almeno cinque anni decorrente dall'ultimazione
dei lavori e debbono essere esibite , se richieste, ai fini dell'ultimo
comma-art.11.
ART. 8
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L'ammontare del contributo sarà determinato in base al reddito convenzionale
conseguito nell'anno 1999 ed al costo dell'alloggio (comprensivo degli
eventuali lavori di recupero), come segue:
FASCE DI REDDITO CONVENZIONALE IN MILIONI PERCENTUALE COSTO MASSIMO
AMMISSIBILE * CONTRIBUTO MASSIMO IN MILIONI
Fino a 25 40% 100.000.000 40
Fino a 30 35% 100.000.000 35
Fino a 50 30% 100.000.000 30
* qualora il costo dell'alloggio e degli eventuali lavori di recupero
risultino inferiori a L. 100.000.000 le percentuali suddette sono applicate
su tale minor costo con conseguente riduzione dei contributi concedibili.
Le modalità di calcolo del reddito sono precisate in appendice.
ART. 9
CASI DI ESCLUSIONE E DI CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA DALLA GRADUATORIA
Le domande di contributo non verranno ammesse alla graduatoria nel caso
che:
· Il timbro postale di spedizione sia in data successiva al termine
ultimo per la presentazione della domanda (60 giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione).
· Le domande fatte su moduli diversi da quelli previsti nel presente
bando (sono ammesse le fotocopie dei moduli originali).
· Le domande non complete o compilate solo parzialmente o compilate
in modo illeggibile;
· Le domande compilate in modo ambiguo, tale da non rendere chiaro quali
siano i requisiti posseduti dal richiedente.
· Le domande non sottoscritte dal richiedente;
Le domande di contributo verranno dichiarate nulle e quindi cancellate
dalla graduatoria nei seguenti casi:
· Dichiarazioni non veritiere contenute nelle domande, come da verifiche
effettuate dai Comuni ai sensi del successivo art.11.
· La presentazione dei documenti richiesti per l'erogazione del contributo
avvenga oltre i termini previsti dall'art.7.
Verranno altresì dichiarate nulle e quindi cancellate dalla graduatoria
le domande per le quali risulti:
per le coppie di prossima formazione:
Il mancato matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione sul
BUR del presente bando.
per le domande di acquisto o acquisto/recupero:
- L'acquisto dell'alloggio da parenti in linea retta entro il secondo
grado;
- L'acquisto della parziale proprietà dell'alloggio o della nuda proprietà
o dell'usufrutto.
(Deve comunque risultare la piena proprietà da parte di uno o di entrambi
i coniugi o conviventi "more uxorio");
- L'atto di acquisto dell'alloggio, stipulato in data anteriore a quello
di pubblicazione del presente bando;
- L'atto di acquisto dell'alloggio non riportante l'obbligo da parte
del proprietario di non alienare o locare l'immobile nei successivi
cinque anni;
per le domande di recupero:
- La mancata trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
dell'atto d'obbligo, di cui all'art.7, previsto per chi recupera.
Prima di procedere all'esclusione e/o cancellazione della domanda il
responsabile del procedimento può chiedere, ai sensi dell'art.6 della
legge 7.8.1990 n.241, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni erronee o incomplete da regolarizzare entro 15 giorni
dalla richiesta dell'Ufficio.
ART. 10
TERMINI DI VALIDITA' DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI
La graduatoria dei richiedenti, compilata secondo le modalità descritte
all'art. 4, ha validità per due anni decorrenti dalla data della sua
pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune.
Durante tale periodo di tempo il Comune procederà alla concessione del
contributo, secondo l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento dei
fondi disponibili.
ART. 11
VINCOLI E SANZIONI
I beneficiari del contributo non possono alienare o locare l'alloggio
per un periodo di cinque anni dalla data dell'atto di acquisto o dall'ultimazione
dei lavori di recupero, pena la revoca del contributo concesso. Tale
vincolo dovrà essere riportato nell'atto di acquisto o nell'atto unilaterale
d'obbligo (nel caso di recupero).
Ai sensi dell'art. 20, comma I° della L. 179/92, così come sostituito
dall'art. 3 della L. 85/94, qualora nei primi cinque anni a decorrere
dalla data d'acquisto o dall'ultimazione dei lavori sopravvengano gravi
e documentati motivi, potrà essere richiesta alla Regione Marche l'autorizzazione
all'alienazione o alla locazione dell'alloggio.
Il Comune esegue controlli sulle dichiarazioni rese, secondo le vigenti
disposizioni di legge. Le dichiarazioni false verranno perseguite a
termine di legge.
APPENDICE
Come si calcola il reddito convenzionale:
Somma dei redditi del richiedente e del suo nucleo familiare, quale
risulta dalla voce "reddito complessivo" dalle dichiarazioni dei redditi
conseguiti nell'anno 1999.
REDDITI SOLO DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI (RD-DF)x 0,6 - OD RD
= reddito da lavoro dipendente o assimilati
REDDITI DI ALTRA NATURA RA-DF-OD RA = reddito di altra natura
REDDITI MISTI (lavoro dipendente più redditi di altra natura) (RD-DFxRD/RC)x0,6+(RA-DFxRA/RC)-OD
RC = RD+RADF = detrazione figli (L.1.000.000 per ogni figlio a carico)
OD = oneri deducibili
Il reddito calcolato come sopra dovrà essere così diviso:§ Nucleo familiare
composto da una persona: 1,00;§ Nucleo familiare composto da 2 persone:
1,57;§ Nucleo familiare composto da 3 persone: 2,04;§ Nucleo familiare
composto da 4 e più persone: 2,46;
Per nucleo familiare si intende: la famiglia composta dai coniugi o
conviventi "more uxorio" o futuri coniugi e dai loro figli conviventi
risultanti fiscalmente a carico nell'anno 1999.
Portatore di handicap è colui che:
· Presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione
o di integrazione relativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
Portatore di handicap grave è colui che:
· è in possesso del verbale di invalidità civile rilasciato dalla Commissione
sanitaria della AUSL il quale attesta una percentuale di invalidità
intorno al 100 (invalido civile);
· è in possesso del verbale rilasciato dall'INAIL il quale attesta una
percentuale di invalidità al lavoro dal 80 al 100 (invalido del lavoro);
· è in possesso del verbale rilasciato dalla AUSL il quale attesta che
è colpito da cecità assoluta o presenta un residuo visivo non superiore
ad un decimo ad entrambi gli occhi (non vedente);
· è in possesso del verbale rilasciato dalla AUSL il quale attesta che
è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della
lingua parlata (non udente)
· è in possesso del verbale rilasciato dalla Commissione Medica del
Ministero del Tesoro il quale attesta l'iscrizione alla 1° e 2° categoria
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra (invalido di guerra, vittima civile di guerra, mutilato
per servizio).
Anziano non autosufficiente è colui che:
ha una condizione fisiologica medica in base alla quale non è in grado
di adempiere agli atti quotidiani della vita ed è riconducibile a quelli
dell'handicap di cui sopra.